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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO: GENNAIO 2026 – MAGGIO 2028

Soggetto aggiudicatore: Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore, Angri,Mercato san Severino e Castel San Giorgio
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO: GENNAIO 2026 – MAGGIO 2028
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 774.800,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 373.453,60 €
Oneri: 7.748,00 €
Termini di pagamento: 60 GG DF
CIG: B7E70A9844
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Tributi - Comune di Pagani
Aggiudicatario : G.L.M. RISTORAZIONE SRL
Data di aggiudicazione: 23 dicembre 2025 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 268.500,77 €
Data pubblicazione: 12 agosto 2025 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 05 settembre 2025 12:00:00
Data scadenza: 19 settembre 2025 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
  • Offerta tecnica generata da sistema
Documentazione Offerta Economica:
Riepilogo informazioni: L’appalto ha per oggetto, come meglio dettagliato nel Capitolato, il servizio di refezione scolastica, consistente in tutte le operazioni, anche se non esplicitamente indicate, che risulteranno necessarie, comprendente l'approvvigionamento delle derrate alimentari, la cottura, la preparazione, la distribuzione agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie di primo grado nel territorio del Comune di Pagani, nonché del rispettivo personale scolastico avente diritto.

Elenco chiarimenti

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO: GENNAIO 2026 – MAGGIO 2028

Chiarimento n. 1

Domanda:

Con riferimento alla formula dell`offerta economica prevista nel disciplinare: Pi = Pmax(α •R/Rmax) Dove: • α= coefficiente 0,8 •Pi=punteggio attribuito al concorrente i-esimo; • Pmax = punteggio massimo offerta economica; • R=ribasso percentuale dell`offerta in valutazione; • Rmax =ribasso percentuale più conveniente. si richiede conferma se, per il concorrente che presenti il ribasso massimo , venga attribuito un punteggio ridotto in base al coefficiente ???? 0.80 o l’intero punteggio economico massimo (20 punti). Si evidenzia che, qualora al ribasso più elevato fosse comunque attribuito il punteggio massimo, si verificherebbe un evidente contrasto: 1. con la dichiarata finalità della formula, che sarebbe quella di scoraggiare ribassi eccessivi come indicato al punto 18.3 del disciplinare; 2. con i principi normativi e giurisprudenziali secondo cui le formule economiche non devono snaturare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, soprattutto nei servizi sociali e scolastici; 3. con l’obbligo, per i servizi di refezione scolastica, di adottare l’aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, mediante meccanismi che privilegino in maniera effettiva la componente tecnica, a tutela della qualità, della salute, della sostenibilità ambientale e della corretta alimentazione. A titolo esemplificativo, nel caso in cui: ????????????????=20 ????=0,8 ????????????????=15% ????=???????????????? l’applicazione letterale della formula comporterebbe: ????????=20⋅(0,8⋅15/15)=16 Pt ​ e non 20, ottenendo così l’effetto disincentivante sui ribassi dichiarato nel disciplinare. In caso contrario — ovvero se il massimo ribasso ricevesse comunque i 20 punti — si configurerebbe non solo una contraddizione interna agli atti di gara, ma anche una violazione dei principi che regolano le procedure per servizi di particolare rilevanza sociale, con il rischio di compromettere l’equilibrio tra componente economica e qualitativa che la normativa intende garantire. Si richiede un chiarimento espresso e definitivo in merito, con precisazione dell’effettiva modalità di calcolo applicata. Distinti saluti.

Risposta:

Si ringrazia l`operatore economico per l`attenta analisi, che consente di fare chiarezza su un punto fondamentale per tutti i concorrenti.

Si conferma che la formula riportata al punto 18.3 del Disciplinare di Gara contiene un mero errore materiale, dovuto a un refuso di trascrizione informatica. L`intenzione della Stazione Appaltante, desumibile dal richiamo alle Linee Guida ANAC n. 2/2016 e ai principi generali di cui all`art. 108 del D.Lgs. 36/2023, è sempre stata quella di utilizzare una formula non lineare che, pur premiando la convenienza economica, disincentivi i ribassi eccessivi.

Pertanto, si chiarisce che la formula corretta da utilizzare, che costituisce l`unica modalità di calcolo valida ai fini dell`attribuzione del punteggio, è esclusivamente la seguente:

Pi = Pmax * (Ri / Rmax)^α

Dove:

  • Pi = punteggio attribuito all`offerta economica del concorrente i-esimo
  • Pmax = punteggio massimo attribuibile all`offerta economica (pari a 20 punti)
  • Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
  • Rmax = ribasso percentuale più conveniente (massimo) tra quelli offerti
  • α = coefficiente di correzione pari a 0,8

Con l`applicazione di questa formula, il coefficiente α=0,8 è correttamente posizionato come esponente. In questo modo, al concorrente che presenta il ribasso massimo (cioè quando Ri = Rmax), il rapporto Ri / Rmax sarà pari a 1, e il punteggio attribuito sarà Pi = 20 * (1)^0,8 = 20, ovvero il massimo punteggio possibile. Per tutti gli altri ribassi, il punteggio verrà attribuito in modo non proporzionale, come previsto dalla curva concava descritta nelle Linee Guida ANAC.

Il presente chiarimento costituisce interpretazione autentica e parte integrante della lex specialis.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Si precisa che il presente quesito viene nuovamente trasmesso poiché, al momento del primo invio, la formula riportata non risultava correttamente leggibile e veniva visualizzata con caratteri errati e punti interrogativi. Con riferimento alla formula dell`offerta economica prevista nel disciplinare: Pi = Pmax(α •R/Rmax) Dove: • α= coefficiente 0,8 •Pi=punteggio attribuito al concorrente i-esimo; • Pmax = punteggio massimo offerta economica; • R=ribasso percentuale dell`offerta in valutazione; • Rmax =ribasso percentuale più conveniente. si richiede conferma se, per il concorrente che presenti il ribasso massimo , venga attribuito un punteggio ridotto in base al coefficiente a 0.80 o l’intero punteggio economico massimo (20 punti). Si evidenzia che, qualora al ribasso più elevato fosse comunque attribuito il punteggio massimo, si verificherebbe un evidente contrasto: 1. con la dichiarata finalità della formula, che sarebbe quella di scoraggiare ribassi eccessivi come indicato al punto 18.3 del disciplinare; 2. con i principi normativi e giurisprudenziali secondo cui le formule economiche non devono snaturare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, soprattutto nei servizi sociali e scolastici; 3. con l’obbligo, per i servizi di refezione scolastica, di adottare l’aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, mediante meccanismi che privilegino in maniera effettiva la componente tecnica, a tutela della qualità, della salute, della sostenibilità ambientale e della corretta alimentazione. A titolo esemplificativo, nel caso in cui: Pmax=20 coefficiente a =0,8 Rmax=15% R=Rmax l’applicazione letterale della formula comporterebbe: Pi=20⋅(0,8⋅15/15)=16 Pt ​e non 20, ottenendo così l’effetto disincentivante sui ribassi dichiarato nel disciplinare. In caso contrario — ovvero se il massimo ribasso ricevesse comunque i 20 punti — si configurerebbe non solo una contraddizione interna agli atti di gara, ma anche una violazione dei principi che regolano le procedure per servizi di particolare rilevanza sociale, con il rischio di compromettere l’equilibrio tra componente economica e qualitativa che la normativa intende garantire. Si richiede un chiarimento espresso e definitivo in merito, con precisazione dell’effettiva modalità di calcolo applicata. Distinti saluti.

Risposta:

Si ringrazia l`operatore economico per l`attenta analisi, che consente di fare chiarezza su un punto fondamentale per tutti i concorrenti.

Si conferma che la formula riportata al punto 18.3 del Disciplinare di Gara contiene un mero errore materiale, dovuto a un refuso di trascrizione informatica. L`intenzione della Stazione Appaltante, desumibile dal richiamo alle Linee Guida ANAC n. 2/2016 e ai principi generali di cui all`art. 108 del D.Lgs. 36/2023, è sempre stata quella di utilizzare una formula non lineare che, pur premiando la convenienza economica, disincentivi i ribassi eccessivi.

Pertanto, si chiarisce che la formula corretta da utilizzare, che costituisce l`unica modalità di calcolo valida ai fini dell`attribuzione del punteggio, è esclusivamente la seguente:

Pi = Pmax * (Ri / Rmax)^α

Dove:

  • Pi = punteggio attribuito all`offerta economica del concorrente i-esimo
  • Pmax = punteggio massimo attribuibile all`offerta economica (pari a 20 punti)
  • Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
  • Rmax = ribasso percentuale più conveniente (massimo) tra quelli offerti
  • α = coefficiente di correzione pari a 0,8

Con l`applicazione di questa formula, il coefficiente α=0,8 è correttamente posizionato come esponente. In questo modo, al concorrente che presenta il ribasso massimo (cioè quando Ri = Rmax), il rapporto Ri / Rmax sarà pari a 1, e il punteggio attribuito sarà Pi = 20 * (1)^0,8 = 20, ovvero il massimo punteggio possibile. Per tutti gli altri ribassi, il punteggio verrà attribuito in modo non proporzionale, come previsto dalla curva concava descritta nelle Linee Guida ANAC.

Il presente chiarimento costituisce interpretazione autentica e parte integrante della lex specialis.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Spett. Stazione Appaltante, si richiede di precisare se l’offerta tecnica da presentare debba: 1. essere contenuta entro un numero massimo di pagine (indicando, in tal caso, il limite esatto e le modalità di conteggio); oppure 2. poter essere redatta senza limiti di estensione, restando fermo il rispetto dei contenuti e delle modalità di presentazione richiesti dalla lex specialis. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta:

La lex specialis di gara non prevede un numero massimo di pagine né specifiche prescrizioni su tipo e dimensione del carattere per la redazione dell`offerta tecnica.

Si invitano, tuttavia, i concorrenti a redigere un elaborato chiaro, pertinente e sintetico, focalizzato sulla rispondenza ai criteri di valutazione, al fine di agevolare le operazioni della Commissione giudicatrice. Si rammenta, a pena di esclusione, l`obbligo di non inserire nell`offerta tecnica alcun elemento riconducibile ad aspetti economici.

Chiarimento n. 4

Domanda:

 Si prega di indicare il numero preciso degli utenti per gli n. 11 plessi delle Scuola dell’Infanzia e delle Scuole Primarie del Comune di Pagani oggetto della presente gara d’appalto, specificando in maniera distinta gli iscritti a ciascun plesso.  Si prega di indicare il numero di pasti effettivamente erogati nel mese di maggio, sempre specificando in maniera distinta i pasti per ogni plesso delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie del Comune di Pagani oggetto della presente gara d’appalto, suddivisi giorno per giorno.  Si chiede un chiarimento circa le caratteristiche minime che l’offerta tecnica deve rispettare in termini di numero di facciate e tipologia di carattere e dimensioni del carattere da impiegare.

Risposta:

Numero preciso degli utenti e pasti per plesso:

Il Capitolato Speciale per il Servizio di Refezione Scolastica chiarisce esplicitamente che il Committente non garantisce alcun numero minimo giornaliero di pasti.

Il numero degli utenti e dei pasti ha carattere presuntivo e non è possibile fornire un dato puntuale, disaggregato per plesso e per giorno, in quanto soggetto a fluttuazioni giornaliere non prevedibili (assenze, variazioni del calendario, ecc.).

Il valore complessivo stimato dell`appalto, indicato nella documentazione di gara, è stato calcolato sulla base delle medie storiche consolidate ed è l`unico dato certo e affidabile su cui fondare l`offerta economica. Come specificato nel Capitolato, eventuali diminuzioni o incrementi del numero dei pasti erogati non daranno diritto a sollevare eccezioni o pretendere indennità.

Numero di pasti effettivamente erogati nel mese di maggio, specificati per plesso e giorno:

Come indicato per il quesito precedente, il Committente non garantisce un numero minimo giornaliero di pasti, e le quantità sono stabilite in via presuntiva.

Chiarimento circa le caratteristiche minime che l’offerta tecnica deve rispettare in termini di numero di facciate e tipologia di carattere e dimensioni del carattere da impiegare:

La lex specialis di gara non prevede un numero massimo di pagine né specifiche prescrizioni su tipo e dimensione del carattere per la redazione dell`offerta tecnica.

Si invitano, tuttavia, i concorrenti a redigere un elaborato chiaro, pertinente e sintetico, focalizzato sulla rispondenza ai criteri di valutazione, al fine di agevolare le operazioni della Commissione giudicatrice. Si rammenta, a pena di esclusione, l`obbligo di non inserire nell`offerta tecnica alcun elemento riconducibile ad aspetti economici.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Spett.le Stazione Appaltante, in merito al criterio di valutazione dell’offerta tecnica relativo alla “disponibilità del centro di cottura”, si chiede di voler confermare che tale previsione costituisca condizione di esecuzione del contratto e non requisito di partecipazione. In particolare, si richiede conferma che: in sede di offerta sia sufficiente dichiarare l’indirizzo dei locali nei quali, in caso di aggiudicazione, verrà allestito il centro di cottura destinato al servizio, indicando altresì la distanza chilometrica dal Comune di Pagani ai fini del punteggio; la relativa documentazione amministrativa e igienico–sanitaria a comprova della regolarità del centro di cottura sarà prodotta esclusivamente in caso di aggiudicazione, prima dell’avvio del servizio. Tale interpretazione appare coerente con la natura del criterio, che incide sulla valutazione tecnica e sul punteggio, senza configurarsi come requisito di ammissione alla procedura. Si resta in attesa di cortese conferma. Cordiali saluti

Risposta:

Si conferma integralmente l`interpretazione dell`operatore economico, in quanto coerente con la lex specialis di gara e con i principi del D.Lgs. 36/2023. Nello specifico, si chiarisce che:

  • La disponibilità del centro di cottura costituisce un criterio di valutazione dell`offerta tecnica e non un requisito di partecipazione.
  • In sede di offerta, è sufficiente produrre una dichiarazione d`impegno a disporre di un centro di cottura idoneo, indicandone l`indirizzo per permettere l`attribuzione del punteggio relativo alla distanza chilometrica.
  • La documentazione amministrativa e igienico-sanitaria a comprova della piena regolarità e disponibilità del centro cottura dovrà essere prodotta esclusivamente dall`aggiudicatario, prima dell`avvio del servizio e secondo le tempistiche indicate negli atti di gara.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Spett.le Comune, con la presente si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla tempistica prevista per la presentazione della documentazione amministrativa e igienico-sanitaria a comprova della regolarità del centro di cottura, in caso di eventuale aggiudicazione dell’appalto. In particolare, si desidera sapere se sia previsto un termine specifico (es. 7 o 10 giorni) per la consegna della seguente documentazione: 1. Documentazione giuridica di locazione relativa la disponibilità del centro di cottura; 2. Registrazione sanitaria del centro cottura intestata alla ditta aggiudicataria e ulteriore documentazione attestante il rispetto dei requisiti igienico–sanitari previsti dalla normativa vigente. Tale richiesta si rende necessaria al fine di garantire una corretta pianificazione ed evitare eventuali ritardi nell’avvio del servizio, considerato che trattasi di un’attività essenziale per la comunità, la cui operatività deve essere assicurata sin da subito, senza soluzione di continuità. In attesa di cortese riscontro, si porgono Cordiali saluti.

Risposta:

In riferimento al quesito pervenuto, si forniscono le seguenti precisazioni.
Il possesso della documentazione attestante la regolarità igienico-sanitaria e la disponibilità giuridica del centro di cottura è un requisito indispensabile per l`esecuzione del servizio, come previsto dagli Articoli 5 e 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. In aderenza all` Articolo 53 del medesimo Capitolato, tale documentazione dovrà essere prodotta e pienamente efficace prima della stipula del contratto.
Successivamente alla stipula, l`attivazione effettiva del servizio è richiesta entro e non oltre 15 giorni, come disposto dall`Articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. Tutti gli ulteriori adempimenti operativi dovranno essere completati entro questo termine, quale presupposto per il corretto avvio della prestazione.