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Chiarimento

  • L’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 recita “1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Ai fini della qualificazione in merito ai Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti è quindi possibile, secondo anche il titolo V del Linee Guida n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, partecipare alla gara in oggetto avendo il gruppo di progettazione eseguito progetti e realizzazioni di lavori con E16 con grado di complessità 1,20 ed E22 con grado di complessità 1,55 maggiore di quella richiesta dal bando/disciplinare di gara e cioè E15 con grado di complessità 0,95. E’ possibile per quanto sopra detto partecipare alla gara avendo requisiti di grado di complessità superiori?

    Domanda del: 09/03/2021 aggiornata il 09/03/2021
  • Si, è possibile partecipare con ID Opere di grado di complessità uguale o maggiore a quella richiesta dal Bando esclusivamente per le Categorie ‘E’ ed ‘S’.

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