Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Egregio RUP, nella risposta da Lei data alla FAQ n°2 ha precisato che: “Il grado di complessità non può sostituire l'ID della destinazione funzionale dell'opera”; dal tenore letterale di quanto risposto si evidenzia che ciò appare essere in contrasto con quanto stabilito dall’art. 8 del DM 17 giugno 2016. Tale articolo sancisce che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Tale principio è richiamato anche nella Linea Guida n. 1 dell’ANAC (“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e nel Bando Tipo n° 3 (“Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”). Si richiede pertanto una eventuale puntualizzazione in merito. Cordiali Saluti

    Domanda del: 09/03/2021 aggiornata il 09/03/2021
  • La destinazione funzionale delle opere richiesta dal bando, con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, è la seguente: E.15 Caserme con corredi tecnici di importanza corrente mentre la destinazione alternativa richiesta nella domanda è: E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese Essendo individuata con chiarezza la destinazione di cui all'intervento a oggetto di gara, non è possibile riferirsi ad altre destinazioni. Il grado di complessità non può sostituire l'ID della destinazione funzionale dell'opera.

    Ad ulteriore chierimento di quanto già detto, si evidenzia che è possibile partecipare con ID Opere di grado di complessità uguale o maggiore a quella richiesta dal Bando esclusivamente per le Categorie ‘E’ ed ‘S’.

Vai all'elenco dei chiarimenti