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Chiarimento

  • Dalla lettura del testo del quesito n. 26 e della conseguente risposta - FAQ n. 26 - si riscontra che: - contrariamente a quanto sostenuto nella domanda " Con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara pag.15 paragrafo 18 "Contenuto della busta digitale B - "offerta tecnica", in cui si precisa che gli elaborati dovranno essere prodotti con livello progettuale definitivo...." nel paragrafo 18 del disciplinare di gara rettificato non è riportata alcuna prescrizione o richiamo che gli elaborati delle migliorie debbano essere prodotti con il livello progettuale definitivo; - nella risposta alla predetta domanda, viene citato l'art. 19, comma 2, del disciplinare che è riferito alla presentazione dell'offerta economica e non all'offerta tecnica. In ogni caso dalla puntuale lettura sia dell'articolo 18 e 19 sia di tutto il disciplinare non si rinviene alcun punto in cui la Stazione Appaltante richiede che la documentazione dell'offerta tecnica debba essere prodotta ad un livello di approfondimento "definitivo" nè è dato riscontrare quale sia sia la norma citata nella stessa risposta. Peraltro, nel disciplinare e nelle diverse FAQ di chiarimenti al riguardo, è sempre detto che la documentazione tecnica-descrittiva dell'offerta tecnica è libera nella proposizione (relazione, grafici, etc) ed in particolare nella FAQ n. 15 la Stazione Appaltante ha chiarito che "Non è prevista nessuna limitazione per la presentazione degli elaborati. Ovviamente si fa affidamento sul buon senso degli offerenti circa la completezza e la essenzialità dell'offerta" Pertanto, al fine della massima trasparenze e per la par condicio di tutti i concorrenti, si chiede anche per evitare interpretazioni del disciplinare disancorate dal testo letterale dello stesso, di chiarire che il bando ed il disciplinare di gara non prescrivono che le migliorie devono essere elaborate secondo i canoni ed il numero di elaborati previsti dalle vigenti normative per una progettazione di livello definitivo, di cui all'art. 23 comma 7 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per come specificati dagli articoli da 24 a 32 del Regolamento. Con cio' ribadendo quanto già chiarito con la FQA n. 15 che non è prevista nessuna limitazione per la presentazione degli elaborati, ovviamente facendosi affidamento sul buon senso degli offerenti circa la completezza e la essenzialità dell'offerta. saluti

    Domanda del: 06/04/2021 aggiornata il 06/04/2021
  • Le linee guida Anac n. 2/2018 riguardanti l’Offerta economicamente più vantaggiosa al paragrafo II (pag. 7) dispone che le varianti devono essere comunque collegate all’oggetto dell’appalto, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. Coerentemente l’art. 18, comma 2, del disciplinare di gara (come rettificato dalla stazione appaltante) prevede che “gli elaborati tecnici dovranno essere presentati a livello progettuale definitivo”. La mancata limitazione alla presentazione degli elaborati non è riferita al livello progettuale delle varianti al progetto posto a base di gara (che rimane definitivo), ma al contenuto quantitativo degli stessi elaborati, in particolare al numero di pagine e ai formati delle stesse.

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